La “Direttiva  Omnibus”: ecco cosa cambia per sconti e promozioni di e-commerce e marketplace

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5 Luglio 2023

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Direttiva Omnibus_ecommerce

In quale misura la direttiva (UE) 2019/2161 “Omnibus” migliorerà nel concreto la tutela dei consumatori? Quanto impattano questi provvedimenti sul settore delle vendite online? È importante, secondo noi, essere informati in merito a ciò che sta accadendo per non farsi trovare impreparati. In questo articolo tratteremo i punti più significativi per i settori dell’e-commerce e del marketplace.

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A partire dal 1° luglio 2023 è entrata in vigore la Direttiva  Omnibus (recepita in Italia dal decreto legislativo 7 marzo 2023, n. 26). La Direttiva nasce nell’ambito dell’iniziativa UE “New Deal for Consumers”, con l’obiettivo di adeguare il relativo impianto normativo all’evoluzione digitale dei mercati online garantendo così una maggiore tutela al consumatore.

L’esposizione del prezzo

A tutela del consumatore finale sono state fornite le indicazioni riguardanti l’esposizione del prezzo in caso di scontistica e promozione. In sostanza, si prevede che, in caso di diminuzione dei prezzi applicata alla generalità dei consumatori, sia mostrato sempre il “prezzo precedente” considerato come quello più basso nei 30 giorni precedenti in un particolare canale di vendita. 

Per esempio, se si decide di scontare del 50% un prodotto il cui prezzo più basso nei 30 giorni precedenti era di 100 € bisognerà mostrare sulla pagina di categoria e di prodotto il prezzo originale di 100 € barrato e il nuovo prezzo scontato di 50 €. L’indicazione non si applica, però, nel caso di riduzioni progressive di prezzo, intese come quelle che prevedono un aumento progressivo della percentuale di sconto senza interruzioni temporali (es. Pre-Saldi >Saldi > Svuota tutto). In questo caso specifico, il “prezzo precedente” da indicare come barrato è quello di partenza della campagna a meno che non sia stato modificato nei 30 giorni precedenti all’inizio della stessa. 

Se, quindi, il prezzo più basso del prodotto nei 30 giorni precedenti l’inizio della campagna di vendita promozionale era di 100 €, bisognerà mostrare in pagina di categoria e di prodotto il prezzo originale di 100 € barrato e il nuovo prezzo scontato; nel caso di aumento dell’aliquota di sconto senza interruzioni temporali (es. aliquota saldi progressiva dal 10% al 20%), il “prezzo precedente” da mostrare resta sempre quello iniziale di 100 €.

L’automatizzazione del prezzo: quando e come spiegarlo?

Sempre sul tema prezzi, la Normativa Omnibus segnala che dovrà essere spiegato quando e se il prezzo è stato personalizzato sulla base di un processo decisionale automatizzato. In parole semplici, in base alla direttiva bisognerà informare il consumatore se i prezzi che vede esposti sul sito di commercio elettronico sono una conseguenza di una “profilazione” effettuata sul suo comportamento online. Questa informazione può essere contenuta semplicemente nelle condizioni generali di vendita pubblicate online dal sito di commercio elettronico.

La trasparenza delle recensioni

Un altro punto di attenzione che emerge dalla Direttiva Omnibus riguarda la trasparenza delle recensioni. Oltre a raccogliere e pubblicare recensioni false o ingannevoli, la normativa considera una pratica commerciale scorretta mostrare recensioni di un prodotto inviate da consumatori senza adottare misure ragionevoli per la verifica delle stesse.  Occorre, pertanto, dimostrare che le recensioni siano attribuite effettivamente a chi ha acquistato il prodotto. Nel caso non si adotti una tecnologia di recensioni verificate, quali per esempio Trustpilot, Feedaty, Ekomi, sarà necessario esplicitare se il Venditore stia mostrando recensioni da lui previamente verificate o meno.

La trasparenza dei risultati di ricerca nei Marketplace

La Normativa regola, infine, anche la trasparenza nei risultati di ricerca nei Marketplace, dove il venditore è obbligato a fornire informazioni chiare e accessibili ai consumatori su come vengono classificati i prodotti presentati nei risultati di ricerca e sui fattori che determinano tale classificazione.

Fonti e link di approfondimento: QUI e QUI


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